Marazziti: Rischio sanitario, finalmente
approvato dalla Commissione Affari Sociali
il testo della nuova legge che tutela di più i cittadini di fronte a
possibili danni di malasanità, e che riduce la necessità di medicina difensiva,
attraverso un sistema di tutela di tutti gli operatori sanitari. “Un pezzo di
riforma di buona sanità”
ROMA
- Licenziato in Commissione Affari Sociali il testo definitivo, approvato, della
Legge che disciplinerà il rischio clinico e sanitario. Un provvedimento che
aspettava da due anni, avviato dal relatore Vargiu, che ha visto nascere un
testo unificato, e che dall’agosto 2015 ha visto un’accelerazione dei lavori
fino all’approvazione del Testo definitivo, composto di 10 articoli.
“Un
passaggio importante, una risposta alle molte incertezze che gravano nel
settore della salute, una tutela maggiore per i cittadini in caso di errori e
comportamenti impropri, ma anche uno strumento legislativo che tutela di più
sia personale sanitario, a tutti i livelli, che le aziende sanitarie e
ospedaliere”, ha commentato dopo l’approvazione dell’ultimo articolo Mario
Marazziti, esponente di Democrazia Solidale (Gruppo PI-CD) che da luglio 2015 è
presidente della Commissione Affari Sociali. “E’ il provvedimento più
importante che abbiamo portato a termine negli ultimi mesi, assieme alla legge
sul cosiddetto “Dopo di noi”, che tutela i disabili adulti gravi e le loro
famiglie, anche qui un provvedimento che da almeno dieci anni le associazioni e
le famiglie coinvolte chiedevano al Paese”.
“Il
relatore Gelli ha fatto un lavoro di grande equilibrio e rispetto per tutte le
componenti e tutti i gruppi. C’è stato un lavoro di ascolto delle diverse
categorie, degli esperti giuridici e di quelli del settore, in stretto contatto
con il lavoro avviato presso il Ministero della Salute dal Ministro Lorenzin
con la Commissione Alpa, per definire le responsabilità contrattuali ed
extracontrattuali delle aziende sanitarie e degli operatori, a tutti i livelli
delle professioni sanitarie, con l’obiettivo di creare quante più certezze
possibile e la crescita del senso di responsabilità, e di tranquillità di tutti
quelli che hanno bisogno di cure ed entrano nel percorso terapeutico e di
assistenza, i pazienti in primo luogo, ma anche medici, infermieri e manager
sanitari. Sarà un grande contributo alla riduzione degli interventi della
cosiddetta “ medicina difensiva”. Ci sarà probabilmente un risparmio per
l’intero sistema, ma non era questo e non è questo il punto. Torna al centro la
figura del medico, l’importanza della responsabilità, della diagnosi,
dell’appropriatezza, nel rapporto con i pazienti e le loro famiglie. Una legge
moderna cui hanno contribuito in un clima costruttivo tutti i gruppi, senza
eccezione. Ne sono molto contento. E’ stato anche un banco di prova per un
metodo di lavoro che spero porti presto anche alla legge sul Registro Tumori e
a un atto di indirizzo sul tema-chiave delle vaccinazioni, che aiuti il sistema
a riacquistare tranquillità e i cittadini a poter contare su informazioni
scientifiche testate e non su paure occasionali”.
L’esame degli emendamenti è andato
avanti dal 6 ottobre ad oggi, per un mese e mezzo e il lavoro è stato molto
accurato. Punti qualificanti del provvedimento, dopo l’articolo 1 e l’avvio
della riorganizzazione di una materia che fornisce ogni giorno occasioni di
contenzioso e incertezza sul risarcimento, in caso di dolo o errore anche
grave, sono gli articolo 6, proprio sulla Responsabilità
penale in caso di dolo o colpa grave dell’esercente la professione sanitaria (con
maggiore tutela per i medici) e l’art.7, sulla Responsabilità civile di tipo contrattuale per le strutture sanitarie
ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria (che prevede
una maggiore tutela tanto per i medici che per i pazienti).
Significativi sono gli articoli 7-bis e 7-ter che prevedono il Tentativo obbligatorio di conciliazione (con
effetto deflattivo sul contenzioso)
e l’Azione di rivalsa della
struttura che abbia risarcito il danno nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo.
Utili appaiono gli articoli successivi
sull’Obbligo di assicurazione per le
strutture sanitarie e per i liberi professionisti (con maggiore tutela per i
pazienti danneggiati) (art. 8), sul Fondo
di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria (maggiore
tutela per i pazienti danneggiati) (art. 9) e sull’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità (art. 4).