Mario Marazziti - Pagina Ufficiale

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sabato 28 giugno 2014

Proposta di Legge: istituzione Commissione parlamentare d'inchiesta

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di Legge
D'iniziativa dei deputati

MARAZZITI, SCHIRO', SANTERINI, FITZGERALD NISSOLI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo.





Onorevoli Colleghi,

nonostante avessimo tutti ancora negli occhi le drammatiche immagini della tragedia davanti le coste di Lampedusa, hanno creato un profondo sconcerto e polemiche le riprese diffuse con un telefonino dagli stessi migranti e pubblicate in un servizio andato in onda sulla Rai-Tg2 che mostra costoro in fila e nudi sottoposti alla disinfestazione contro la scabbia: tra le persone sottoposte al trattamento ci sarebbero eritrei, siriani, ghanesi, nigeriani, kurdi e, secondo alcuni, anche alcuni sopravvissuti al terribile naufragio del 3 ottobre 2013 che, come tanti altri, non dovrebbero più trovarsi nel centro di accoglienza a così tanta distanza dall'ingresso.
Secondo quanto riferito da uno dei protagonisti, Khalid, si tratterebbe di una prassi consolidata all'interno del centro di accoglienza di Lampedusa; i migranti che giungono in Italia, come in qualunque altro Paese, necessitano di un appropriato esame medico, aiuto, sostegno umano e psicologico, e nell'eventuale intervento a sostegno terapeutico in ogni caso, come per ogni essere ma la loro privacy e dignità deve essere rispettata: a nessuno dovrebbe essere richiesto e tanto meno imposto di spogliarsi in pubblico, e questo non è accettabile in qualunque circostanza; i sistemi con cui viene effettuato il trattamento antiscabbia, indegni di un Paese civile tanto da far ricordare i campi di concentramento, non possono lasciare indifferenti, anche alla luce degli impegni che l'Italia ha assunto in materia di accoglienza.
L'indifferenza e la «normalità» delle scene registrate gettano una luce imbarazzante sul degrado e sull'assuefazione al degrado da parte di quanti sono tenuti, da convenzioni e contratti, oltre che da scelta professionale, a offrire accoglienza e trattamento umano e dignitoso, in quanto responsabili della gestione del centro di accoglienza, come pure sull'assenza di verifiche ovvero sull'assuefazione delle stesse autorità tenute al controllo e responsabili in prima istanza del servizio di accoglienza, ancorché affidato in gestione ad altri soggetti; le istituzioni non possono tacere davanti a scene che rischiano di cancellare i gesti straordinari di chi si è sacrificato per salvare tanti migranti abbandonati in mare e gli appelli forti e nobili dei mesi scorsi, rivolti, da istituzioni laiche e religiose.
Comportamenti così offensivi della dignità umana, massificanti, censurabili anche in circostanze diverse e non caratterizzate dall'obbligo morale e civile di offrire un servizio degno di accoglienza e primo soccorso, sono venuti alla luce in maniera eccezionale e fanno temere che tali comportamenti siano la prassi e ordinaria amministrazione; già in occasione della visita di alcuni deputati, all'indomani della più grande strage conosciuta nel Mediterraneo dei nostri tempi avvenuta il 3 ottobre 2013, era emersa una condizione inaccettabile di vita dei profughi, con servizi igienici insufficienti e non funzionanti, oltre 1000 ospiti con 250 posti di capienza, oltre 5000 profughi costretti a stare tutta la notte sotto la pioggia senza ripari diversi da materassi di gommapiuma senza fodera, utilizzati come baraccopoli zuppe d'acqua.
Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende pertanto far luce sulle procedure adottate, sulle convenzioni in essere con l'ente o gli enti gestori, nonché verificare le modalità con le quali viene garantita la tutela della salute senza violare il rispetto della privacy e della dignità delle persone che ad esso siano sottoposte nei Centri di identificazione ed espulsione e nei Centri di accoglienza richiedenti asilo, di verificare i contratti di ingaggio degli enti gestori del servizio di accoglienza nei centri, di accertare eventuali responsabilità circa la mancata offerta dei servizi concordati secondo standard dignitosi e di qualità, di verificare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto dei termini della convenzione in atto tra ente/i gestore/i, chiaramente disattesi da tempo nel campo di Lampedusa.
Il tutto per impedire la cronicizzazione del sovraffollamento, del degrado degli standard di ospitalità fino al degrado e al deficit strutturale e sistemico in quello che è un servizio di prima accoglienza di soggetti fragili e che rappresenta conseguentemente anche l'indice di civiltà e di capacità di risposta del nostro Paese rispetto a un problema non congiunturale mondiale.

Art. 1.
(Istituzione e poteri della Commissione)
1. E istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattamento degli emigrati nel nostro Paese, con seguenti compiti:
a) verificare le procedure adottate sulle convenzioni in essere con l'ente o gli enti gestori dei Centri di Primo Soccorso e Accoglienza, dei Centri di identificazione ed espulsione e dei Centri di accoglienza richiedenti asilo;
b) verificare le modalità con le quali viene garantita la tutela della salute senza violare il rispetto della privacy e della dignità delle persone che ad esso siano sottoposte;
c) valutare i contratti di ingaggio degli enti gestori dei servizio di accoglienza nei centri e accertare eventuali responsabilità circa la mancata offerta dei servizi concordati secondo standard dignitosi e di qualità;
d) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto dei termini della convenzione in atto tra ente/i gestore/i;
e) riferire al Parlamento semestralmente ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, all'esito dei lavori della Commissione;
f) accertare e valutare la congruità della normativa vigente relativa al sistema di accoglienza, formulando le proposte di carattere legislativo più idonee a regolarne l'attività
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti che attengono alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, né provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori mediante uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione)
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari; è comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. I componenti della Commissione non possono comunque trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto dell'indagine.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica o il Presidente della Camera dei deputati possono chiedere ai gruppi di appartenenza dei componenti della Commissione di provvedere alla sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari nel caso in cui l'eventualità di cui al comma 1 si verificasse successivamente all'insediamento della Commissione.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.
4. L'ufficio di Presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessun candidato riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sì procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza dinanzi alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia. Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione non può, in nessun caso, essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio. 3. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità di cui alla presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di carattere istruttorio. Il decreto ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 si applica l'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo l, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. La Commissione può riunirsi in seduta segreta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
2. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra  e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma l è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personali, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra di loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2014 e di 100.000 euro per il 2015 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, cui potrebbero aggiungersi spese per materiali a stampa o su diverse piattaforme per la diffusione dei risultati, ripartiti tra i due rami del Parlamento nel limite massimo di 20mila euro.
5. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7
1. La Commissione, la cui durata e' fissata in due anni, presenta alle rispettive Camere una relazione semestrale sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.